+4. Criteri relativi alla semplicità
---+9. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, per «bilancio» …
---+10. Il criterio di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe …
---+11. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, la protezione del …
---+12. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «gruppo» …
---+13. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «entità che …
---+14. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, i …
---+15. La conformità con il paragrafo precedente non dovrebbe suggerire la necessità che il cedente o …
---+16. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la …
---+17. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva …
---+18. Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva …
---+19. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri di …
---+20. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per soddisfacimento …
---+21. I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo …
---+22. L’articolo 26 ter , paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce un …
---+23. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, «le …
---+24. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+25. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+26. Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali …
---+27. La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una …
---+28. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il …
---+29. Conformemente all’articolo 26 ter , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) …
---+30. Questo requisito non dovrebbe applicarsi ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma …
---+31. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+32. Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non …
---+33. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la …
---+34. Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione …
---+35. Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza …
---+36. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …
---+37. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+38. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni in …
---+39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …
---+40. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze …
---+41. Il divieto di inclusione di esposizioni sottostanti «verso un debitore o un garante di …
---+42. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della …
---+43. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
---+44. Il requisito di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) …
---+45. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i …
---+46. Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è …
---+47. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi …
---+48. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, la prevista …
---+49. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento a cui …

4. Criteri relativi alla semplicità

Esposizioni detenute nel bilancio [articolo 26 ter , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402]

Bilancio

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
9. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, per «bilancio» …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, per «bilancio» dovrebbe intendersi il bilancio contabile del cedente o di un’entità appartenente allo stesso gruppo del cedente.

Divieto di doppia copertura [articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402]

Copertura al di là della protezione ottenuta grazie all’accordo sulla protezione del credito

10. Il criterio di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe …

Il criterio di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe intendersi come un divieto a una protezione multipla del credito in relazione al rischio di credito del portafoglio di esposizioni sottostanti, indipendentemente dal fatto che tale protezione del credito aggiuntiva si riferisca alla protezione contro il rischio di credito di un segmento, di una parte di un segmento o di un’esposizione sottostante, in modo da garantire che il rischio di credito del portafoglio di esposizioni sottostanti non abbia più di una copertura.

11. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, la protezione del …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, la protezione del credito fornita separatamente per segmenti distinti, parti distinte di segmenti o esposizioni sottostanti distinte nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito non dovrebbe essere considerata una copertura al di là della protezione ottenuta grazie all’accordo sulla protezione del credito.

Dichiarazioni e garanzie [articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402]

Un’entità del gruppo a cui appartiene il cedente

12. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «gruppo» …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «gruppo» dovrebbe intendersi il gruppo consolidato cui l’entità appartiene a fini contabili o prudenziali.

Un’entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata

13. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «entità che …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, per «entità che rientra nell’ambito della vigilanza su base consolidata» dovrebbe intendersi l’entità ai sensi dell’articolo 26 ter , paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Parametri di sottoscrizione non meno rigorosi

14. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, i …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402, i parametri di sottoscrizione applicati alle esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere confrontati con i parametri di sottoscrizione applicati a esposizioni analoghe al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.

15. La conformità con il paragrafo precedente non dovrebbe suggerire la necessità che il cedente o …

La conformità con il paragrafo precedente non dovrebbe suggerire la necessità che il cedente o il prestatore originario detenga esposizioni di natura analoga nel proprio bilancio al momento della selezione delle esposizioni cartolarizzate o nel momento esatto della loro cartolarizzazione, né che esposizioni di natura analoga siano state effettivamente create al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.

Per quanto a conoscenza del cedente

16. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta quando il cedente utilizza informazioni ottenute da una delle seguenti fonti e circostanze o da una combinazione di tali fonti e circostanze:

  • a. dalle informazioni sui debitori ottenute al momento della creazione delle esposizioni;
  • b. dalle informazioni ottenute nel corso della gestione delle esposizioni da parte del cedente o nel corso delle sue procedure di gestione del rischio;
  • c. dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
  • d. da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un’esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) o c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

Criteri di ammissibilità, gestione attiva del portafoglio [articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402]

Gestione attiva del portafoglio

17. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva del portafoglio dovrebbe intendersi una gestione del portafoglio che soddisfa una delle seguenti condizioni:

  • a. la gestione del portafoglio è tale per cui la performance della cartolarizzazione dipende sia dalla performance delle esposizioni sottostanti sia da quella della gestione del portafoglio della cartolarizzazione, impedendo in tal modo agli investitori di modellizzare il rischio di credito delle esposizioni sottostanti senza considerare la strategia di gestione del portafoglio del gestore del portafoglio;
  • b. la gestione del portafoglio è effettuata a fini speculativi volti a ottenere una performance migliore, un rendimento più elevato, profitti finanziari complessivi o altri benefici puramente finanziari o economici.
18. Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva …

Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio comprendono:

  • a. la sostituzione delle esposizioni sottostanti che sono oggetto di controversie normative o indagini, laddove lo scopo di tale sostituzione è di agevolare la risoluzione della controversia o la conclusione delle indagini;
  • b. l’acquisizione di nuove esposizioni sottostanti durante il periodo di lancio per incrementare il valore delle esposizioni sottostanti fino al raggiungimento del valore dei titoli della cartolarizzazione.

Chiari criteri di ammissibilità

19. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri di …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri di ammissibilità dovrebbero essere considerati «chiari» quando la conformità con gli stessi può essere determinata da un’autorità giudiziaria in quanto elemento di fatto o di diritto o entrambi.

Criteri di ammissibilità da soddisfare per le esposizioni aggiunte dopo la conclusione dell’operazione

20. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per soddisfacimento …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per soddisfacimento dei «criteri di ammissibilità non meno rigorosi di quelli applicati nella selezione iniziale delle esposizioni sottostanti» dovrebbe intendersi che i criteri di ammissibilità non sono meno rigorosi di quelli applicati alle esposizioni sottostanti iniziali alla conclusione dell’operazione.

21. I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo …

I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo precedente dovrebbero essere specificati nella documentazione riguardante l’operazione e fare riferimento ai criteri di ammissibilità applicati a livello di esposizione.

Eliminazioni consentite

22. L’articolo 26 ter , paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce un …

L’articolo 26 ter , paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce un elenco esaustivo delle circostanze in cui un’esposizione sottostante può essere eliminata dall’operazione.

Omogeneità, obblighi delle esposizioni sottostanti, flussi di pagamento periodici, nessun valore mobiliare [articolo 26 ter , paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402]

Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

23. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, «le …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, «le obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti» dovrebbero essere intese come riferite a tutte le obbligazioni contenute nelle specifiche contrattuali delle esposizioni sottostanti che sono rilevanti per gli investitori perché incidono su eventuali obblighi del debitore e, se del caso, del garante relativi all’esecuzione di pagamenti o alla costituzione di garanzie.

Esposizioni con flussi di pagamento periodici

24. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
Ai fini dell’articolo26 ter , paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le

esposizioni con flussi di pagamento periodici prestabiliti dovrebbero comprendere:

  • a. in caso di cartolarizzazioni rotative, le esposizioni pagabili in un’unica rata, come indicato nell’articolo 26 ter , paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402;
  • b. le esposizioni relative a linee di carte di credito;
  • c. le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e il capitale è rimborsato a scadenza, compresi i mutui ipotecari «solo interessi»;
  • d. le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e nel rimborso di una quota del capitale e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
(i) il capitale rimanente è rimborsato alla scadenza; (ii) il rimborso del capitale dipende dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni;
  • e. le esposizioni con sospensioni temporanee dei pagamenti contrattualmente concordate tra il debitore e il prestatore.

Parametri di sottoscrizione, esperienza del cedente [articolo 26 ter , paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402]

Divulgazione di modifiche sostanziali di parametri di sottoscrizione precedenti

25. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione da divulgare integralmente dovrebbero essere intese come le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione che sono applicate alle esposizioni aggiunte al portafoglio di esposizioni sottostanti dopo la conclusione della cartolarizzazione nel contesto della ricostituzione o della gestione del portafoglio come indicato nei paragrafi 20 e 21.

26. Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali …

Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione:

  • a. le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente indicato all’articolo 1, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
  • b. le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.
27. La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una …

La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una spiegazione delle finalità delle modifiche stesse.

28. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il …

Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il riferimento ai parametri di sottoscrizione di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come riferito ai parametri di credito applicati dal venditore al credito a breve termine dello stesso tipo che dà origine alle esposizioni cartolarizzate nel contesto degli obiettivi di pagamento concordati con i suoi clienti in relazione alle vendite dei suoi prodotti e servizi.

Prestiti su immobili residenziali

29. Conformemente all’articolo 26 ter , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) …

Conformemente all’articolo 26 ter , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprende prestiti su immobili residenziali commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore.

30. Questo requisito non dovrebbe applicarsi ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma …

Questo requisito non dovrebbe applicarsi ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma non commercializzati con la premessa che al richiedente il prestito o agli intermediari è stato fatto presente che le informazioni fornite potrebbero non essere verificate dal prestatore o che il richiedente il prestito o gli intermediari ne sarebbero venuti a conoscenza dopo la sottoscrizione del prestito.

31. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le «informazioni» fornite dovrebbero essere considerate contenere unicamente informazioni d’interesse. Un’informazione dovrebbe essere considerata d’interesse se costituisce un parametro di sottoscrizione pertinente, ad esempio le informazioni considerate rilevanti per valutare il merito di credito di un mutuatario e l’accesso alle garanzie nonché per ridurre il rischio di frode.

32. Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non …

Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non produttori di reddito dovrebbero di norma essere costituite dal reddito, e le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali produttori di reddito dovrebbero di norma essere costituite dal reddito da locazione. Le informazioni che non sono utili come parametro di sottoscrizione, ad esempio i numeri di cellulare, non dovrebbero essere considerate informazioni d’interesse.

Requisiti equivalenti di paesi terzi

33. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la valutazione del merito di credito dei mutuatari di paesi terzi dovrebbe essere effettuata sulla base dei seguenti principi, ove opportuno, quali specificati nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE:

  • a. prima della conclusione di un contratto di credito, il prestatore valuta il merito di credito del mutuatario sulla base di informazioni sufficienti, eventualmente ottenute dal mutuatario stesso e, se necessario, sulla base di una consultazione della banca dati pertinente;
  • b. se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il prestatore dovrebbe aggiornare le informazioni finanziarie sul mutuatario di cui dispone e valutare il merito di credito del mutuatario prima di qualsiasi aumento significativo dell’importo totale del credito;
  • c. prima di concludere un contratto di credito, il prestatore dovrebbe effettuare una valutazione approfondita del merito di credito del mutuatario tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il mutuatario adempia le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito;
  • d. le procedure e le informazioni su cui si basa la valutazione dovrebbero essere documentate e conservate;
  • e. la valutazione del merito di credito non dovrebbe fare affidamento prevalentemente sul valore dell’immobile residenziale che eccede l’importo del credito né sull’assunto che l’immobile residenziale aumenterà di valore, a meno che la finalità del contratto di credito sia la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile residenziale;
  • f. il prestatore non dovrebbe poter cancellare o alterare il contratto di credito dopo la sua conclusione in danno del mutuatario con la motivazione che la valutazione del merito di credito non è stata condotta correttamente;
  • g. il prestatore dovrebbe mettere il credito a disposizione del mutuatario soltanto qualora il risultato della valutazione del merito di credito riveli che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno probabilmente soddisfatti nelle modalità richieste dal contratto stesso;
  • h. il merito di credito del mutuatario dovrebbe essere valutato nuovamente sulla base di informazioni aggiornate prima della concessione di qualsiasi aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito aggiuntivo fosse già previsto e incluso nella valutazione iniziale del merito di credito.

Criteri per determinare l’esperienza del cedente o del prestatore originario

34. Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione …

Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • a. i membri dell’organo di amministrazione del cedente o del prestatore originario e gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, dovrebbero avere adeguate conoscenze e abilità in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
  • b. si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell’esperienza:
i.il ruolo e i compiti dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
ii.l’esperienza acquisita dai membri dell’organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d’istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
iii.l’intervento dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di creazione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
iv.in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
35. Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza …

Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. l’attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili o prudenziali ha riguardato anche la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;
  • b. qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
i.almeno due dei membri dell’organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
ii.gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione da parte del soggetto di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
36. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …

Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

Esposizioni di natura analoga

37. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. le esposizioni fanno parte di una delle categorie di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punti da i) a iii), o lettera a), punti da v) a vii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851;
  • b. le esposizioni fanno parte della categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e dello stesso tipo di debitore di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
  • c. le esposizioni rientrano nella categoria di attività di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), punto viii), del regolamento delegato (UE) 2019/1851 e condividono caratteristiche simili per quanto riguarda uno qualsiasi dei fattori di omogeneità di cui all’articolo 2, paragrafo 6, di tale regolamento.

Assenza di esposizioni in stato di default e verso debitori/garanti di affidabilità creditizia deteriorata [articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402]

Esposizioni in stato di default

38. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni in …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni in stato di default dovrebbero essere interpretate ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato dal regolamento delegato sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute elaborato a norma dell’articolo 178, paragrafo 6, di tale regolamento, nonché dagli orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default redatti ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 7, di tale regolamento.

39. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …

Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe conformarsi agli orientamenti di cui al paragrafo precedente nella misura in cui la loro applicazione non sia ritenuta indebitamente gravosa. In tali casi, il cedente o il prestatore originario dovrebbero applicare le procedure stabilite e utilizzare le informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, le informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio, ovvero le informazioni comunicate al cedente da terzi.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata

40. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere intese escluse da questo requisito.

41. Il divieto di inclusione di esposizioni sottostanti «verso un debitore o un garante di …

Il divieto di inclusione di esposizioni sottostanti «verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata» in un portafoglio di esposizioni sottostanti di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come il requisito secondo cui, al momento della selezione, dovrebbe esservi un diritto di rivalsa per l’intero importo dell’esposizione cartolarizzata nei confronti di almeno un soggetto con affidabilità creditizia non deteriorata, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia un debitore o un garante. Pertanto, le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere:

  • a. né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata, qualora non vi sia un garante per l’intero importo dell’esposizione cartolarizzata;
  • b. né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata che ha un garante con affidabilità creditizia deteriorata.

Conoscenza del cedente o del prestatore originario

42. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta sulla base delle informazioni ottenute esclusivamente da una delle seguenti combinazioni di fonti e circostanze:

  • a. dai debitori sulla creazione delle esposizioni;
  • b. dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio;
  • c. dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
  • d. da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un’esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle lettere a), b) e c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402. Sono esclusi i crediti commerciali non creati sotto forma di prestito, nel cui caso non è richiesto l’adempimento dei criteri di concessione di crediti.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito

43. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito di escludere le esposizioni verso un debitore o un garante con affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate dovrebbe essere inteso come riferito sia alle esposizioni ristrutturate del debitore o del garante in questione sia a quelle tra le sue esposizioni che non sono state oggetto di ristrutturazione. Ai fini di questo articolo, le esposizioni ristrutturate che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2017/2402 non dovrebbero comportare la designazione del debitore o del garante come debitore o garante di affidabilità creditizia deteriorata. Registro del credito

44. Il requisito di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) …

Il requisito di cui all’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere limitato alle esposizioni verso i debitori o i garanti che al momento della creazione dell’esposizione sottostante soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • a. il debitore o il garante è esplicitamente segnalato in un registro del credito come un soggetto con referenze creditizie negative a causa di uno status negativo o di informazioni negative conservate nel registro del credito;
  • b. il debitore o il garante è iscritto nel registro del credito per motivi che sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio di credito.

Rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili

45. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, i debitori o i garanti di esposizioni di affidabilità creditizia deteriorata non dovrebbero essere considerati come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate di altri debitori o garanti di affidabilità creditizia deteriorata detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a. i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti e delle esposizioni comparabili sono analoghi;
  • b. per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la performance delle esposizioni sottostanti non sarebbe stata significativamente peggiore di quella delle esposizioni comparabili.
46. Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è …

Le condizioni di cui al precedente paragrafo dovrebbero essere considerate adempiute quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate o deteriorate, o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
  • b. le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni a debitori o garanti la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente peggiore di quella dei debitori o garanti di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito. Almeno un pagamento effettuato [articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402]

Ambito di applicazione del criterio

47. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi e prelievi in termini di un’esposizione o di una ristrutturazione della medesima esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito «almeno un pagamento» in relazione a tale esposizione.

48. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, la prevista …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, la prevista selezione di una diversa esposizione distinta verso lo stesso mutuatario dovrebbe attivare un nuovo requisito «almeno un pagamento» in relazione a tale esposizione.

Almeno un pagamento

49. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento a cui …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento a cui si fa riferimento nel requisito secondo cui «almeno un pagamento» dovrebbe essere stato effettuato al momento dell’inclusione delle esposizioni sottostanti dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento ordinario specificato nell’accordo contrattuale relativo all’esposizione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/