+42. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della …

42. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della …

Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta sulla base delle informazioni ottenute esclusivamente da una delle seguenti combinazioni di fonti e circostanze:

  • a. dai debitori sulla creazione delle esposizioni;
  • b. dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio;
  • c. dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
  • d. da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un’esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle lettere a), b) e c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402. Sono esclusi i crediti commerciali non creati sotto forma di prestito, nel cui caso non è richiesto l’adempimento dei criteri di concessione di crediti.

Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/