+30. Ove applicabile, l’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbe informare …
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30. Ove applicabile, l’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbe informare …
Ove applicabile, l’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione dovrebbe informare e riferire regolarmente, tempestivamente e in modo esaustivo all’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica tutte le informazioni pertinenti necessarie per l’esercizio delle sue funzioni, compresi i rischi e gli altri sviluppi che incidono sull’attività dell’emittente di ART, ad esempio le decisioni rilevanti sulle attività commerciali, la sua organizzazione e le tecnologie sottostanti, i rischi assunti e il rispetto della propensione al rischio e della strategia, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli incidenti e le segnalazioni in materia di TIC, le perdite rilevanti dovute al rischio operativo, la liquidità e la riserva di attività e la loro gestione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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