+67. L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione e del monitoraggio …

67. L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione e del monitoraggio …

L’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione e del monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia dei processi, dei meccanismi e del quadro di controllo interno, nonché della sorveglianza di tutte le linee di business e unità interne, incluse le funzioni di controllo interno (quali le funzioni di conformità, di gestione dei rischi e di audit interno, se istituite). L’emittente di ART dovrebbe stabilire, mantenere e aggiornare periodicamente e per iscritto politiche, meccanismi e procedure di controllo interno adeguati, che dovrebbero essere approvati dall’organo di amministrazione. Qualora non sia istituita alcuna funzione di gestione dei rischi, l’organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della definizione, dell’aggiornamento e del monitoraggio di adeguate procedure e politiche di gestione dei rischi.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/