+6. Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo come definito all’articolo 2, punti 9 e …
|
6. Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo come definito all’articolo 2, punti 9 e …
Se l’istituto finanziario è la capogruppo di un gruppo come definito all’articolo 2, punti 9 e 11, della direttiva 2013/34/UE (2 ), l’organo di gestione di tale capogruppo dovrebbe garantire che tutti gli organi di gestione, le linee di attività e le unità interne, ivi compresa ciascuna funzione di controllo interno delle filiazioni del gruppo, disponga delle informazioni necessarie per poter (2 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. osservare le misure restrittive. La responsabilità ultima dell’osservanza di misure restrittive compete a ciascuna entità del gruppo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|