+8. Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno …

8. Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno …

Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione della loro autorità competente a utilizzare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») per calcolare i requisiti di fondi propri per una parte o la totalità delle loro esposizioni al rischio di credito dovrebbero definire e utilizzare scenari delle prove di stress che includano fattori di rischio ambientali, in particolare i fattori di rischio fisico e di rischio di transizione derivanti dai cambiamenti climatici, nell’ambito dei loro programmi relativi alle prove di stress sul rischio di credito, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 177, paragrafo 2 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013 (5 ).

(2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj) . (3 ) Gli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance specificano gli standard minimi e le metodologie di riferimento per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance. In particolare, specificano il contenuto dei piani da elaborare ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva sui requisiti patrimoniali. Orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ABE/GL/2025/01) . (4 ) Gli Orientamenti dell’ABE relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04) forniscono le aspettative, le metodologie e i processi organizzativi comuni per l’esecuzione delle prove di stress da parte degli enti, specificando come dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio. (5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/