+8. Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno …
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8. Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno …
Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione della loro autorità competente a utilizzare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») per calcolare i requisiti di fondi propri per una parte o la totalità delle loro esposizioni al rischio di credito dovrebbero definire e utilizzare scenari delle prove di stress che includano fattori di rischio ambientali, in particolare i fattori di rischio fisico e di rischio di transizione derivanti dai cambiamenti climatici, nell’ambito dei loro programmi relativi alle prove di stress sul rischio di credito, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 177, paragrafo 2 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013 (5 ). (2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj) . (3 ) Gli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance specificano gli standard minimi e le metodologie di riferimento per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance. In particolare, specificano il contenuto dei piani da elaborare ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva sui requisiti patrimoniali. Orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ABE/GL/2025/01) . (4 ) Gli Orientamenti dell’ABE relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04) forniscono le aspettative, le metodologie e i processi organizzativi comuni per l’esecuzione delle prove di stress da parte degli enti, specificando come dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio. (5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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