+2.1. Oggetto e ambito di applicazione
---+5. I presenti orientamenti specificano i criteri per la definizione degli scenari che gli enti …
---+6. I presenti orientamenti specificano inoltre in che modo i fattori di rischio legati al clima …
---+7. I presenti orientamenti integrano gli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi …
---+8. Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno …
---+9. L’ambito di applicazione degli orientamenti è incentrato sui rischi ambientali dando priorità al …
---+10. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità …
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2.1. Oggetto e ambito di applicazione
2.1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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5. I presenti orientamenti specificano i criteri per la definizione degli scenari che gli enti …
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I presenti orientamenti specificano i criteri per la definizione degli scenari che gli enti dovrebbero utilizzare per verificare la propria resilienza agli impatti negativi a lungo termine dei fattori ambientali, in particolare dei fattori legati al clima, ai sensi dell’articolo 87 bis , paragrafo 3, e dell’articolo 87 bis , paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2013/36/UE (2 ).
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6. I presenti orientamenti specificano inoltre in che modo i fattori di rischio legati al clima …
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I presenti orientamenti specificano inoltre in che modo i fattori di rischio legati al clima dovrebbero essere integrati nelle prove di stress e stabiliscono criteri per l’analisi degli scenari che possono essere utilizzati per verificare la resilienza dell’ente agli impatti negativi a breve termine dei fattori ambientali.
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7. I presenti orientamenti integrano gli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi …
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I presenti orientamenti integrano gli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (EBA/GL/2025/01) (3 ) per quanto riguarda l’analisi degli scenari. I presenti orientamenti integrano altresì gli orientamenti dell’ABE sulle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/4) (4 ).
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8. Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno …
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Inoltre, i presenti orientamenti specificano ulteriormente in che modo gli enti che hanno ricevuto l’autorizzazione della loro autorità competente a utilizzare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») per calcolare i requisiti di fondi propri per una parte o la totalità delle loro esposizioni al rischio di credito dovrebbero definire e utilizzare scenari delle prove di stress che includano fattori di rischio ambientali, in particolare i fattori di rischio fisico e di rischio di transizione derivanti dai cambiamenti climatici, nell’ambito dei loro programmi relativi alle prove di stress sul rischio di credito, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 177, paragrafo 2 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013 (5 ). (2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj) . (3 ) Gli orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance specificano gli standard minimi e le metodologie di riferimento per l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ambientali, sociali e di governance. In particolare, specificano il contenuto dei piani da elaborare ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva sui requisiti patrimoniali. Orientamenti dell’ABE sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ABE/GL/2025/01) . (4 ) Gli Orientamenti dell’ABE relativi alle prove di stress degli enti (EBA/GL/2018/04) forniscono le aspettative, le metodologie e i processi organizzativi comuni per l’esecuzione delle prove di stress da parte degli enti, specificando come dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’adeguatezza patrimoniale e della gestione del rischio. (5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
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9. L’ambito di applicazione degli orientamenti è incentrato sui rischi ambientali dando priorità al …
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L’ambito di applicazione degli orientamenti è incentrato sui rischi ambientali dando priorità al clima, come specificato nel mandato. Le future revisioni dei presenti orientamenti potranno integrare fattori sociali e di governance, a condizione che le metodologie in questi ambiti lo consentano.
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10. Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità …
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Le autorità competenti e gli enti dovrebbero applicare i presenti orientamenti in conformità del livello di applicazione di cui all’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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