+42. Ai sensi dell’articolo 177, paragrafi 2 e 2 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …
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42. Ai sensi dell’articolo 177, paragrafi 2 e 2 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti …
Ai sensi dell’articolo 177, paragrafi 2 e 2 bis , del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che utilizzano il metodo IRB sono tenuti a eseguire regolarmente prove di stress del rischio di credito che tengano conto degli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile e che includano «i fattori di rischio ambientali, sociali e di governance, in particolare i fattori di rischio fisici e di transizione derivanti dai cambiamenti climatici» . La metodologia per l’esecuzione delle prove di stress ai sensi di tale articolo dovrebbe essere coerente, nell a misura adeguata, con i metodi di cui alla sezione 4.7.1 degli orientamenti dell’ABE sulle prove di stress degli enti e alla presente sezione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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