+40. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE …
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40. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE …
Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE, le «attività di lobbying e di sensibilizzazione» dovrebbero includere qualsiasi attività professionale svolta con l’obiettivo di influenzare, direttamente o indirettamente, i processi decisionali (6 ) Secondo la definizione contenuta negli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02). dell’autorità competente, l’attuazione di tali decisioni e qualsiasi altra attività rientrante nell’ambito di competenza dell’autorità competente conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, nel caso della Banca centrale europea, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o la percezione pubblica nei confronti dell’autorità competente. I distacchi o i congedi non retribuiti relativi a incarichi presso ministeri nazionali o altri enti pubblici, nonché presso istituzioni, organi o organismi dell’Unione europea, non dovrebbero essere considerati «attività di lobbying e di sensibilizzazione». A tal fine: - a) per «influenza diretta» si intende l’influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con l’autorità competente o altra azione che faccia seguito a tali attività; e
- b) per «influenza indiretta» si intende l’influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l’opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati all’autorità competente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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