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---+38. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2013/36/UE, le …
---+39. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2013/36/UE …
---+40. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE …

4.1

4.1

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
38. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2013/36/UE, le …

Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero includere il personale impegnato in funzioni orizzontali o trasversali coinvolto direttamente alla funzione di vigilanza o al relativo processo decisionale.

39. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2013/36/UE …

Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero considerare come «entità che forniscono servizi» anche quelle cui sono stati esternalizzati compiti o parti di funzioni essenziali o importanti (6 ) degli enti, oltre alla prestazione di servizi giuridici, contabili o di consulenza.

40. Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE …

Ai fini dell’articolo 4 bis , paragrafo 3, lettera b), punto iii), della direttiva 2013/36/UE, le «attività di lobbying e di sensibilizzazione» dovrebbero includere qualsiasi attività professionale svolta con l’obiettivo di influenzare, direttamente o indirettamente, i processi decisionali

(6 ) Secondo la definizione contenuta negli orientamenti dell’ABE in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02). dell’autorità competente, l’attuazione di tali decisioni e qualsiasi altra attività rientrante nell’ambito di competenza dell’autorità competente conformemente alla direttiva 2013/36/UE o, nel caso della Banca centrale europea, del regolamento (UE) n. 1024/2013, o la percezione pubblica nei confronti dell’autorità competente. I distacchi o i congedi non retribuiti relativi a incarichi presso ministeri nazionali o altri enti pubblici, nonché presso istituzioni, organi o organismi dell’Unione europea, non dovrebbero essere considerati «attività di lobbying e di sensibilizzazione».

A tal fine:

  • a) per «influenza diretta» si intende l’influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con l’autorità competente o altra azione che faccia seguito a tali attività; e
  • b) per «influenza indiretta» si intende l’influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l’opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati all’autorità competente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/