+18. Qualora lo scambio di informazioni sia impossibile ai sensi del paragrafo 17, l’autorità …
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18. Qualora lo scambio di informazioni sia impossibile ai sensi del paragrafo 17, l’autorità …
Qualora lo scambio di informazioni sia impossibile ai sensi del paragrafo 17, l’autorità interpellata dovrebbe, non appena possibile e comunque entro due settimane dal ricevimento della richiesta, informarne l’autorità richiedente e spiegarne i motivi. Nel caso in cui non sia possibile fornire integralmente tutte le informazioni richieste, l’autorità interpellata dovrebbe trasmettere all’autorità richiedente le informazioni la cui trasmissione è consentita, specificando i motivi che impediscono la trasmissione delle restanti informazioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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