+Struttura della cooperazione
---+17. Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al …
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Struttura della cooperazione
Struttura della cooperazione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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17. Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al …
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Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al fine di adempiere i propri compiti e conseguire il livello di cooperazione necessario tra le autorità competenti, sia necessario aggiungere un argomento specifico all’agenda del proprio collegio settoriale, istituito ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, o definire altre modalità procedurali, quali riunioni separate dedicate alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari o altre forme di comunicazione ordinaria tra le autorità competenti rilevanti. Il coordinatore dovrebbe invitare le AEV alle riunioni e coinvolgere le stesse in altre forme di comunicazione ordinaria tra le autorità competenti rilevanti.
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18. Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare …
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Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare dovrebbe essere commisurato agli obiettivi perseguiti. Il coordinatore dovrebbe garantire che le altre autorità competenti siano informate in modo esauriente e tempestivo sulle attività del collegio settoriale e sui relativi esiti.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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