+Struttura della cooperazione
---+17. Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al …
---+18. Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare …

Struttura della cooperazione

Struttura della cooperazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
17. Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al …

Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al fine di adempiere i propri compiti e conseguire il livello di cooperazione necessario tra le autorità competenti, sia necessario aggiungere un argomento specifico all’agenda del proprio collegio settoriale, istituito ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, o definire altre modalità procedurali, quali riunioni separate dedicate alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari o altre forme di comunicazione ordinaria tra le autorità competenti rilevanti. Il coordinatore dovrebbe invitare le AEV alle riunioni e coinvolgere le stesse in altre forme di comunicazione ordinaria tra le autorità competenti rilevanti.

18. Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare …

Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare dovrebbe essere commisurato agli obiettivi perseguiti. Il coordinatore dovrebbe garantire che le altre autorità competenti siano informate in modo esauriente e tempestivo sulle attività del collegio settoriale e sui relativi esiti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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