+Orientamenti congiunti sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari
---+Status giuridico degli orientamenti
---+Obblighi di comunicazione
---+Titolo I. Oggetto e ambito
------+1. I presenti orientamenti soddisfano l’obbligo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della …
------+2. Gli orientamenti si propongono di chiarire e migliorare la cooperazione tra le autorità …
------+3. L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE definisce i compiti dell’autorità …
------+4. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti definite all’articolo 2, paragrafo …
------+5. Salvo diversa indicazione, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti riguardale …
---+Titolo II.Processo di mappatura, struttura della cooperazione e accordi di coordinamento
------+6. La mappatura è un processo di raccolta e analisi delle informazioni utili a identificare quelle …
---+Processo di mappatura
------+7. Il coordinatore dovrebbe attuare un processo di mappaturain collaborazione con le altre autorità …
------+8. Il processo di mappaturadovrebbe essere attuatotenendo conto del processodi individuazione …
------+9. Il processo di mappaturadovrebbe implicare la raccolta e l’analisi delle informazioni necessarie …
------+10. Il coordinatore dovrebbe garantire che il processo di mappaturasia svolto sulla basedei …
------+11. Il processo di mappatura dovrebbe: a) tener conto dell’esito dei processi di mappatura svolti a …
------+12. Per preparare il progetto di mappatura e trasmetterlo alle autorità competenti rilevanti …
------+13. La mappatura dovrebbe essere aggiornata regolarmente, almeno una volta all’anno, alla luce dei …
------+14. La mappatura dovrebbe tener conto di tutte le imprese rilevanti ai fini della vigilanza …
------+15. Per le imprese rilevanti ai fini della vigilanza di cui al paragrafo 14, la mappatura dovrebbe …
------+16. Il coordinatore dovrebbe effettuarela mappatura utilizzando il modello di cui all’allegato 1.
---+Struttura della cooperazione
------+17. Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell’esercizio di mappatura, al …
------+18. Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare …
---+Accordi di coordinamento scritti tra il coordinatore e le autorità competenti
------+19. Gli accordi di coordinamento scritti definiti ai fini della vigilanza settoriale dovrebbero …
------+20. Le aggiunte dovrebbero essere adattate in modo da rispecchiare la natura, le dimensioni e la …
------+21. In alternativa, il coordinatore e le autorità competenti potrebbero accordarsi sulla …
---+Accordi di coordinamento con le autorità di vigilanza di paesi terzi
------+22. Qualora un conglomerato finanziario abbia imprese significative in paesi terzi, il coordinatore …
---+Titolo III. Coordinamento dello scambio di informazioni sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza
---+Ambito e frequenza
------+23. L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le …
------+24. Lo scambio di informazioni tra il coordinatore e le autorità competenti dovrebbe rispecchiare …
------+25. Le autorità competenti dovrebbero concordare la frequenza, i formati e i modelli per il …
------+26. In caso di richiesta di informazioni pertinenti da parte di un’altra autorità competente …
---+Raccolta delle informazioni
------+27. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni provenienti dalle imprese …
------+28. Il coordinatore dovrebbe gestire le richieste di informazioni sul conglomerato finanziario. Il …
---+Canali di comunicazione
------+29. Le autorità competenti e il coordinatore dovrebbero prendere in considerazione l’uso di tuttii …
---+Comunicazione con il conglomerato finanziario
------+30. Il coordinatore dovrebbe essere responsabile della comunicazione con l’impresa madre a capo del …
---+Comunicazione in situazioni di emergenza
------+31. Qualora individui una situazione di emergenza suscettibile di incidere sulle imprese …
---+Titolo IV. Valutazione di vigilanza dei conglomerati finanziari
---+Valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario
------+32. Il coordinatore dovrebbe avviare un dialogo con le autorità competenti interessate al fine di …
------+33. Il coordinatore dovrebbe garantire che il dialogo porti a individuare: a) le principali …
---+Valutazione delle politiche in materia di adeguatezza patrimoniale
------+34. Il coordinatore e le autorità competenti rilevanti dovrebbero rivedere le politiche in materia …
------+35. Tali valutazioni non recano pregiudizio ai requisiti di adeguatezza patrimoniale definiti nella …
------+36. Il coordinatore è incaricato della valutazione delle politiche in materia di adeguatezza …
------+37. Per quanto riguarda i calcoli relativi all’adeguatezza patrimoniale, il coordinatore dovrebbe …
---+Valutazione della concentrazione dei rischi
------+38. Per esercitarela vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese …
------+39. Tenuto conto della struttura del conglomerato finanziario, il coordinatore e le autorità …
------+40. Le informazioni scambiate tra il coordinatore e le autorità competenti possono includere, se …
------+41. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero informarsi a vicenda in merito a eventuali …
---+Valutazione delle operazioni intragruppo
------+42. Per effettuare la vigilanza supplementare delle operazioni intragruppo delle imprese …
------+43. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero decidere se richiedere o meno ulteriori …
------+44. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero concordare quanto segue: a) le tipologie di …
------+45. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero informarsi a vicenda in merito a eventuali …
---+Valutazione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio
------+46. Ai fini della valutazione delle procedure di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo …
------+47. Le autorità competenti dovrebbero fornire al coordinatore informazioni utili per quanto …
------+48. Il coordinatore dovrebbe discutere le singole valutazioni e la valutazione complessiva con le …
---+Titolo V. Pianificazione della vigilanza e coordinamento delle attività di vigilanza sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza
---+Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza
------+49. A seguito dell’analisi effettuata in conformità del titolo IV e in collaborazione con le …
------+50. In caso sussistanole specifiche modalità procedurali di cui al paragrafo 17, il coordinatore …
------+51. Se non è presente alcun argomento specificoin materia di vigilanza supplementarenell’agenda …
---+Piano di azione coordinato
------+52. Qualora venga istituito un solo collegio settoriale, le attività relative alla vigilanza dei …
------+53. Laddove sia stato aggiunto un argomento all’agenda della riunione del collegio settoriale per …
---+Condivisione e delega di compiti
------+54. Il coordinatore dovrebbe gestire la discussione – alla luce delle norme settoriali vigenti – …
---+Piano di emergenza
------+55. I piani di emergenza esistenti, sviluppati a livello settoriale ai fini della cooperazione …
---+Titolo VI. Processi decisionali fra le autorità competenti
------+56. Il titolo VI illustra le procedure che dovrebbero essere seguite da parte delle autorità …
---+Procedure da utilizzare nei processi di consultazione
------+57. I processi di consultazione di cui al presente titolo sono: a) processo di consultazione …
------+58. Durante lo svolgimento delle consultazioni, le autorità competenti dovrebbero procedere come …
---+Procedure da utilizzare nei processi di accordo
------+59. I processi di accordo di cui al presente titolo sono i seguenti: a) il processo di accordo in …
------+60. Nel raggiungere l’accordo, le autorità competenti dovrebbero procedere come segue: a) prima …
---+Procedure da utilizzare nel riesame annuale delle esenzioni
------+61. Nell’effettuare il riesame annuale delle esenzioni applicate per l’attuazione della vigilanza …
---+Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione
------+62. Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai …
------+63. Nel coordinare le misure di esecuzione, dovrebbero essere applicate le procedure di scambio …
---+Titolo VII. Disposizioni finali e attuazione
------+64. I presenti orientamenti si applicano a partire dalla data dell’obbligo di comunicazione di cui …
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Orientamenti congiunti sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari
Orientamenti congiunti sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Status giuridico degli orientamenti
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Il presente documento contiene gli orientamenti emanati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (l’Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; al regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce un’autorità europea di vigilanza (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); al regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce un’autorità europea di vigilanza (l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), ossiaai “ regolamenti AEV ”. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. Gli orientamenti presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate dagli orientamenti sono tenute a conformarvisi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.
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Obblighi di comunicazione
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Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti devono comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità entro il 23 febbraio 2015. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’AEV non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate all’indirizzo compliance@eba.europa.eu, ficodguidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.ficod@esma.europa.eu con il riferimento “JC/GL/2014/01” da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Le notifiche sono pubblicate sul sito web delle AEV ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
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Titolo I. Oggetto e ambito
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Titolo I. Oggetto e ambito
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Titolo II.Processo di mappatura, struttura della cooperazione e accordi di coordinamento
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Titolo II.Processo di mappatura, struttura della cooperazione e accordi di coordinamento
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Processo di mappatura
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Processo di mappatura
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Struttura della cooperazione
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Struttura della cooperazione
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Accordi di coordinamento scritti tra il coordinatore e le autorità competenti
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Accordi di coordinamento scritti tra il coordinatore e le autorità competenti
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Accordi di coordinamento con le autorità di vigilanza di paesi terzi
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Accordi di coordinamento con le autorità di vigilanza di paesi terzi
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Titolo III. Coordinamento dello scambio di informazioni sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza
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Titolo III. Coordinamento dello scambio di informazioni sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza
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Ambito e frequenza
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Ambito e frequenza
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Raccolta delle informazioni
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Raccolta delle informazioni
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Canali di comunicazione
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Canali di comunicazione
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Comunicazione con il conglomerato finanziario
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Comunicazione con il conglomerato finanziario
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Comunicazione in situazioni di emergenza
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Comunicazione in situazioni di emergenza
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Titolo IV. Valutazione di vigilanza dei conglomerati finanziari
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Titolo IV. Valutazione di vigilanza dei conglomerati finanziari
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Valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario
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Valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario
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Valutazione delle politiche in materia di adeguatezza patrimoniale
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Valutazione delle politiche in materia di adeguatezza patrimoniale
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Valutazione della concentrazione dei rischi
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Valutazione della concentrazione dei rischi
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Valutazione delle operazioni intragruppo
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Valutazione delle operazioni intragruppo
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Valutazione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio
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Valutazione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio
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Titolo V. Pianificazione della vigilanza e coordinamento delle attività di vigilanza sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza
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Titolo V. Pianificazione della vigilanza e coordinamento delle attività di vigilanza sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza
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Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza
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Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza
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Piano di azione coordinato
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Piano di azione coordinato
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Condivisione e delega di compiti
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Condivisione e delega di compiti
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Piano di emergenza
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Piano di emergenza
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Titolo VI. Processi decisionali fra le autorità competenti
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Titolo VI. Processi decisionali fra le autorità competenti
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Procedure da utilizzare nei processi di consultazione
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Procedure da utilizzare nei processi di consultazione
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Procedure da utilizzare nei processi di accordo
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Procedure da utilizzare nei processi di accordo
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Procedure da utilizzare nel riesame annuale delle esenzioni
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Procedure da utilizzare nel riesame annuale delle esenzioni
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Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione
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Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione
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Titolo VII. Disposizioni finali e attuazione
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Titolo VII. Disposizioni finali e attuazione
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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