+23. L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le …
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23. L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le …
L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le informazioni, pertinenti o essenziali, necessarie all’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 11 della direttiva 2002/87/CE. Ciò dovrebbe includere, se del caso, informazioni pertinenti per le prove di stress sui conglomerati finanziari, come prescritto all’articolo 9, lettera b), della direttiva 2002/87/CE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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