+Ambito e frequenza
---+23. L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le …
---+24. Lo scambio di informazioni tra il coordinatore e le autorità competenti dovrebbe rispecchiare …
---+25. Le autorità competenti dovrebbero concordare la frequenza, i formati e i modelli per il …
---+26. In caso di richiesta di informazioni pertinenti da parte di un’altra autorità competente …
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Ambito e frequenza
Ambito e frequenza
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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23. L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le …
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L’ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le informazioni, pertinenti o essenziali, necessarie all’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 11 della direttiva 2002/87/CE. Ciò dovrebbe includere, se del caso, informazioni pertinenti per le prove di stress sui conglomerati finanziari, come prescritto all’articolo 9, lettera b), della direttiva 2002/87/CE.
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24. Lo scambio di informazioni tra il coordinatore e le autorità competenti dovrebbe rispecchiare …
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Lo scambio di informazioni tra il coordinatore e le autorità competenti dovrebbe rispecchiare le esigenze delle autorità di vigilanza interessate. Nel coordinare i flussi di informazioni, il coordinatore dovrebbe tenere debito conto della natura delle imprese appartenenti al conglomerato finanziario e soggette a vigilanza, della lororilevanza all’interno del conglomerato e della significativitàsuirispettivi mercati locali.
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25. Le autorità competenti dovrebbero concordare la frequenza, i formati e i modelli per il …
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Le autorità competenti dovrebbero concordare la frequenza, i formati e i modelli per il regolare scambio di informazioni. I modelli dovrebbero essere concordati tra il coordinatore e le autorità competenti, in particolare per la raccolta di informazioni sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni intragruppo.
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26. In caso di richiesta di informazioni pertinenti da parte di un’altra autorità competente …
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In caso di richiesta di informazioni pertinenti da parte di un’altra autorità competente, un’autorità competente dovrebbe fornire le informazioni senza indebito ritardo. Qualsiasi altra informazione essenziale suscettibile di incidere sulla situazione finanziaria del conglomerato nel suo complesso o di una delle sue imprese dovrebbe essere comunicata il prima possibile al coordinatore o all’autorità competente interessata.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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