+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 1 1
---+Articolo 1 2
---+Articolo 1 3
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Articolo 1 Oggetto
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1 1
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1. Al fine di conseguire un livello comune elevato di resilienza operativa digitale, il presente regolamento stabilisce i seguenti obblighi uniformi in relazione alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che sostengono i processi commerciali delle entità finanziarie:
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a)
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obblighi applicabili alle entità finanziarie in materia di:
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i)
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gestione dei rischi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
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ii)
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segnalazione alle autorità competenti degli incidenti gravi connessi alle TIC e notifica, su base volontaria, delle minacce informatiche significative;
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iii)
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segnalazione alle autorità competenti, da parte delle entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), di gravi incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti;
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iv)
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test di resilienza operativa digitale;
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v)
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condivisione di dati e di informazioni in relazione alle vulnerabilità e alle minacce informatiche;
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vi)
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misure relative alla solida gestione dei rischi informatici derivanti da terzi;
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b)
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obblighi relativi agli accordi contrattuali stipulati tra fornitori terzi di servizi TIC ed entità finanziarie;
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c)
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norme per l’istituzione e l’attuazione di un quadro di sorveglianza per i fornitori terzi critici di servizi TIC, allorché forniscono i loro servizi a entità finanziarie;
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d)
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norme sulla cooperazione tra autorità competenti e norme sulla vigilanza e l’applicazione da parte delle autorità competenti in relazione a tutte le materie trattate dal presente regolamento.
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Articolo 1 2
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2. Quanto alle entità finanziarie identificate come soggetti essenziali o importanti ai sensi delle norme nazionali che recepiscono l’articolo 3 della direttiva 2022/2555, il presente regolamento è considerato un atto giuridico settoriale dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva.
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Articolo 1 3
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3. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda le funzioni essenziali dello Stato concernenti la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale conformemente al diritto dell’Unione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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