+Articolo 31 2
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Articolo 31 2
2. La designazione di cui al paragrafo 1, lettera a), si fonda su tutti i criteri indicati di seguito in relazione ai servizi TIC prestati da un fornitore terzo di servizi TIC:
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a)
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l’impatto sistemico sulla stabilità, la continuità o la qualità della fornitura di servizi finanziari qualora il fornitore terzo di servizi TIC pertinente sia interessato da una disfunzione operativa su vasta scala che gli impedisca di fornire i suoi servizi, tenendo conto del numero di entità finanziarie e del valore totale delle attività delle entità finanziarie cui quel fornitore terzo di servizi TIC presta servizi;
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b)
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il carattere sistemico o l’importanza delle entità finanziarie che dipendono da quel fornitore terzo di servizi TIC, valutati in conformità dei parametri seguenti:
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i)
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il numero di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o di altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) che dipendono dal rispettivo fornitore terzo di servizi TIC;
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ii)
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l’interdipendenza tra i G-SII o gli O-SII di cui al punto i) e altre entità finanziarie, comprese le situazioni in cui i G-SII o gli O-SII prestano servizi finanziari infrastrutturali ad altre entità finanziarie;
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c)
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la dipendenza delle entità finanziarie dai servizi prestati dal pertinente fornitore terzo di servizi TIC in rapporto alle funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie che in ultima analisi coinvolgono quel medesimo fornitore terzo di servizi TIC, indipendentemente dal fatto che le entità finanziarie dipendano da tali servizi direttamente o indirettamente, mediante accordi di subappalto;
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d)
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il grado di sostituibilità del fornitore terzo di servizi TIC, prendendo in considerazione i parametri seguenti:
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i)
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la mancanza di alternative reali, anche parziali, dovuta al limitato numero di fornitori terzi di servizi TIC attivi su un mercato specifico, alla quota di mercato del fornitore terzo di servizi TIC in questione, o ancora alla complessità tecnica o al grado di sofisticazione, anche in relazione a eventuali tecnologie proprietarie, o alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione o dell’attività del fornitore terzo di servizi TIC;
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ii)
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difficoltà inerenti alla migrazione, totale o parziale, dei dati e dei carichi di lavoro dal fornitore terzo di servizi TIC pertinente a un altro, a causa dei cospicui costi finanziari, del tempo o di altre risorse che possono essere necessarie per il processo di migrazione, oppure dei maggiori rischi informatici o di altri rischi operativi cui l’entità finanziaria può esporsi a causa di tale migrazione.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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