6. Gli esperti indipendenti di cui al paragrafo 4, secondo comma, sono nominati dal forum di sorveglianza e provengono da un gruppo di esperti selezionati al termine di una procedura di candidatura pubblica e trasparente. Gli esperti indipendenti sono nominati sulla base dell’esperienza maturata in settori quali la stabilità finanziaria, la resilienza operativa digitale e le questioni di sicurezza delle TIC.
Agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.