4. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, e in coordinamento con la rete di sorveglianza comune di cui all’articolo 34, paragrafo 1, l’autorità di sorveglianza capofila adotta un piano di sorveglianza individuale chiaro, dettagliato e motivato che descrive gli obiettivi annuali in materia di sorveglianza e le principali azioni di sorveglianza previste per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC. Tale piano è comunicato annualmente al fornitore terzo critico di servizi TIC.
Prima dell’adozione del piano di sorveglianza, l’autorità di sorveglianza capofila comunica il progetto di piano di sorveglianza al fornitore terzo critico di servizi TIC.
Al ricevimento del progetto di piano di sorveglianza, il fornitore terzo critico di servizi TIC può presentare, entro 15 giorni di calendario, una dichiarazione motivata che dimostri l’impatto previsto sui clienti che sono entità che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, formuli soluzioni per attenuare i rischi.