+Articolo 34 Coordinamento operativo tra autorità di sorveglianza capofila
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Articolo 34 Coordinamento operativo tra autorità di sorveglianza capofila

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 34 1

1.   Per garantire un approccio coerente alle attività di sorveglianza e al fine di consentire strategie di sorveglianza generale coordinate e approcci operativi e metodologie di lavoro coerenti, le tre autorità di sorveglianza capofila nominate a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), istituiscono una rete di sorveglianza comune per coordinarsi tra loro nelle fasi preparatorie e coordinare lo svolgimento delle attività di sorveglianza sui rispettivi fornitori terzi critici di servizi TIC sottoposti a sorveglianza, nonché nello svolgimento di qualsiasi azione eventualmente necessaria a norma dell’articolo 42.

Articolo 34 2

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità di sorveglianza capofila elaborano un protocollo comune di sorveglianza che specifica le procedure dettagliate da seguire per effettuare il coordinamento quotidiano e garantire scambi e reazioni rapidi. Il protocollo è riveduto periodicamente per tener conto delle esigenze operative, in particolare dell’evoluzione delle modalità pratiche di sorveglianza.

Articolo 34 3

3.   Le autorità di sorveglianza capofila possono, a seconda dei casi, chiedere alla BCE e all’ENISA di fornire consulenza tecnica, condividere esperienze pratiche o partecipare a specifiche riunioni di coordinamento della rete di sorveglianza comune.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito