+Articolo 35 1

Articolo 35 1

1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente sezione, all’autorità di sorveglianza capofila sono conferiti i poteri indicati di seguito riguardo ai fornitori terzi critici di servizi TIC:

a)

richiedere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti ai sensi dell’articolo 37;

b)

condurre indagini e ispezioni di carattere generale ai sensi degli articoli 38 e 39 rispettivamente;

c)

richiedere, dopo il completamento delle attività di sorveglianza, relazioni in cui si specifichino le azioni adottate o i rimedi applicati da parte dei fornitori terzi critici di servizi TIC in relazione alle raccomandazioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

d)

formulare raccomandazioni concernenti i settori di cui all’articolo 33, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda gli elementi indicati di seguito:

i)

l’impiego di specifici processi o requisiti di sicurezza e qualità delle TIC, segnatamente per il rilascio di correzioni, aggiornamenti, cifratura e altre misure di sicurezza che l’autorità di sorveglianza capofila giudichi pertinenti per garantire la sicurezza delle TIC dei servizi forniti alle entità finanziarie;

ii)

l’uso di termini e condizioni, compresa la relativa attuazione tecnica, in base ai quali i fornitori terzi critici di servizi TIC prestano servizi TIC alle entità finanziarie, che l’autorità di sorveglianza capofila giudichi importanti per prevenire il prodursi di singoli punti di vulnerabilità (points of failure), l’amplificazione degli stessi, oppure per ridurre al minimo il possibile impatto sistemico in tutto il settore finanziario dell’Unione in caso di rischio di concentrazione delle TIC;

iii)

eventuali subappalti previsti, ove l’autorità di sorveglianza capofila ritenga che ulteriori subappalti, compresi gli accordi di subappalto che i fornitori terzi critici di servizi TIC intendano stipulare con fornitori terzi di servizi TIC o con subappaltatori di TIC stabiliti in un paese terzo, possano produrre rischi per la fornitura di servizi da parte dell’entità finanziaria o rischi per la stabilità finanziaria, sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma degli articoli 37 e 38;

iv)

la rinuncia a stipulare un ulteriore accordo di subappalto qualora siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

—

il subappaltatore designato è un fornitore terzo di servizi TIC oppure un subappaltatore di TIC stabilito in un paese terzo;

—

il subappalto riguarda funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria; nonché

—

l’autorità di sorveglianza capofila ritiene che il ricorso a tale subappalto rappresenti un rischio grave e chiaro per la stabilità finanziaria dell’Unione o per le entità finanziarie, anche per quanto riguarda la capacità delle entità finanziarie di rispettare i requisiti in materia di sorveglianza.

Ai fini del punto iv) della presente lettera, i fornitori terzi di servizi TIC trasmettono all’autorità di sorveglianza capofila, utilizzando il modello di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), le informazioni relative al subappalto.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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