+Articolo 75quater 3.
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Articolo 75quater 3.
Nella decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'ufficio per l'IA ordina, se del caso, all'operatore interessato di adottare le misure necessarie per garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che l'operatore intende adottare per conformarsi alla decisione. L'operatore interessato fornisce all'ufficio per l'IA una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione in seguito alla loro attuazione. Prima di chiedere l'adozione di qualsiasi misura, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con l'operatore del sistema di IA in questione. Nel corso di tale dialogo, l'operatore può proporre di assumersi impegni conformemente all'articolo 75 ter.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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