+Articolo 78 1.

Articolo 78 1.

In conformità del diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione, le autorità di vigilanza del mercato e gli organismi notificati, nonché le altre persone fisiche o giuridiche che partecipano all'applicazione del presente regolamento, garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività in modo da tutelare, in particolare:

a) 

i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso il codice sorgente, tranne nei casi di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

b) 

l'efficace attuazione del presente regolamento, in particolare ai fini delle ispezioni, delle indagini e degli audit;

c) 

gli interessi pubblici e di sicurezza nazionale;

d) 

lo svolgimento del procedimento penale o amministrativo;

e) 

le informazioni classificate a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito