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+Articolo 93 1. |
Articolo 93 1.Se necessario e opportuno, la Commissione può chiedere ai fornitori di:
a)
adottare misure adeguate per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54;
b)
attuare misure di attenuazione se la valutazione effettuata conformemente all'articolo 92 ha suscitato un timore serio e comprovato di un rischio sistemico a livello dell'Unione;
c)
limitare la messa a disposizione sul mercato, ritirare o richiamare il modello. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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