+Articolo 93 1.

Articolo 93 1.

Se necessario e opportuno, la Commissione può chiedere ai fornitori di:

a) 

adottare misure adeguate per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54;

b) 

attuare misure di attenuazione se la valutazione effettuata conformemente all'articolo 92 ha suscitato un timore serio e comprovato di un rischio sistemico a livello dell'Unione;

c) 

limitare la messa a disposizione sul mercato, ritirare o richiamare il modello.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito