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+Articolo 112 4. |
Articolo 112 4.Le relazioni di cui al paragrafo 2 dedicano particolare attenzione agli aspetti seguenti:
a)
lo stato delle risorse finanziarie, tecniche e umane necessarie alle autorità nazionali competenti per lo svolgimento efficace dei compiti loro assegnati a norma del presente regolamento;
b)
lo stato delle sanzioni, in particolare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 99, paragrafo 1, applicate dagli Stati membri in caso di violazione del presente regolamento;
c)
le norme armonizzate adottate e le specifiche comuni elaborate a sostegno del presente regolamento;
d)
il numero di imprese che entrano sul mercato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e quante di esse sono PMI. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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