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+Articolo 47 3 |
Articolo 47 33. Se del caso, le autorità competenti possono richiedere qualsiasi consulenza e assistenza tecnica pertinenti alle autorità competenti designate o istituite a norma della direttiva (UE) 2022/2555 e stabilire accordi di cooperazione per consentire l’istituzione di meccanismi di coordinamento efficaci e di risposta rapida. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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