+Articolo 16 1.

Articolo 16 1.

Ai fini delle notifiche di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e per semplificare gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti, l’ENISA istituisce una piattaforma unica di segnalazione. Le operazioni quotidiane di tale piattaforma unica di segnalazione sono gestite e mantenute dall’ENISA. L’architettura della piattaforma unica di segnalazione consente agli Stati membri e all’ENISA di predisporre i propri terminali per la notifica elettronica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito