+Articolo 16 1.
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Articolo 16 1.
Ai fini delle notifiche di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, e per semplificare gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti, l’ENISA istituisce una piattaforma unica di segnalazione. Le operazioni quotidiane di tale piattaforma unica di segnalazione sono gestite e mantenute dall’ENISA. L’architettura della piattaforma unica di segnalazione consente agli Stati membri e all’ENISA di predisporre i propri terminali per la notifica elettronica.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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