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+Articolo 16 2. |
Articolo 16 2.Dopo aver ricevuto una notifica, il CSIRT designato come coordinatore che ha ricevuto per primo la notifica la diffonde senza ritardo attraverso la piattaforma unica di segnalazione ai CSIRT designati come coordinatori sul cui territorio il fabbricante ha indicato che il prodotto con elementi digitali è stato messo a disposizione. In circostanze eccezionali e, in particolare, su richiesta del fabbricante e alla luce del grado di sensibilità delle informazioni notificate indicato dal fabbricante a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, la diffusione della notifica può essere ritardata per motivi connessi alla cibersicurezza per un periodo di tempo strettamente necessario, anche nel caso in cui una vulnerabilità sia oggetto di una procedura di divulgazione coordinata delle vulnerabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555. Qualora un CSIRT decida di trattenere una notifica, informa immediatamente l’ENISA della decisione e fornisce sia una giustificazione per il trattenimento della notifica sia un’indicazione di quando diffonderà la notifica secondo la procedura di diffusione di cui al presente paragrafo. L’ENISA può sostenere il CSIRT nell’applicazione dei motivi connessi alla cibersicurezza relativamente al ritardo nella diffusione della notifica. In circostanze particolarmente eccezionali, se il fabbricante indica nella notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b):
a)
che la vulnerabilità notificata è stata attivamente sfruttata da un soggetto malintenzionato e, in base alle informazioni disponibili, non è stata sfruttata in altri Stati membri oltre a quello del CSIRT designato come coordinatore al quale il fabbricante ha notificato la vulnerabilità;
b)
che un’ulteriore diffusione immediata della vulnerabilità notificata comporterebbe probabilmente la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali di tale Stato membro; o
c)
che l’ulteriore diffusione della vulnerabilità notificata si tradurrebbe in un rischio di cibersicurezza elevato e imminente; unicamente l’informazione dell’avvenuta notifica da parte del fabbricante, le informazioni generali sul prodotto, le informazioni sulla natura generale dello sfruttamento e l’informazione che sono stati sollevati motivi di sicurezza, devono essere rese simultaneamente disponibili a l’ENISA fino a quando la notifica completa non viene diffusa ai CSIRT interessati e all’ENISA. Se l’ENISA, sulla base di tali informazioni, ritiene che vi sia un rischio sistemico capace di incidere sulla sicurezza del mercato interno, raccomanda al CSIRT ricevente di diffondere la notifica completa agli altri CSIRT designati come coordinatori e all’ENISA stessa. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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