+Articolo 19 2.

Articolo 19 2.

Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato gli importatori si accertano che:

a) 

il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità appropriate di cui all’articolo 32;

b) 

il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica;

c) 

il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE di cui all’articolo 30 e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 13, paragrafo 20, e dalle informazioni e dalle istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II, redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato;

d) 

il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafi 15, 16 e 19.

Ai fini del presente paragrafo, gli importatori sono in grado di fornire la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito