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+Articolo 19 2. |
Articolo 19 2.Prima di immettere un prodotto con elementi digitali sul mercato gli importatori si accertano che:
a)
il fabbricante abbia eseguito le procedure di valutazione della conformità appropriate di cui all’articolo 32;
b)
il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica;
c)
il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE di cui all’articolo 30 e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 13, paragrafo 20, e dalle informazioni e dalle istruzioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II, redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato;
d)
il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafi 15, 16 e 19. Ai fini del presente paragrafo, gli importatori sono in grado di fornire la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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