+Articolo 19 3.
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Articolo 19 3.
Qualora ritenga o abbia motivo di credere che un prodotto con elementi digitali o i processi messi in atto dal fabbricante non siano conformi al presente regolamento, l’importatore non immette il prodotto sul mercato fino a quando il prodotto o i processi messi in atto dal fabbricante non siano stati resi conformi al presente regolamento. Inoltre, se il prodotto con elementi digitali presenta un rischio di cibersicurezza significativo, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato. Qualora abbia motivo di credere che un prodotto con elementi digitali possa presentare un rischio di cibersicurezza significativo alla luce di fattori di rischio non tecnici, l’importatore ne informa le autorità di vigilanza del mercato. Non appena ricevute tali informazioni, le autorità di vigilanza del mercato seguono le procedure di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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