+Articolo 19 6.
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Articolo 19 6.
Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per la durata del periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore, e si accertano che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità, su richiesta.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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