+Articolo 19 6.

Articolo 19 6.

Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di almeno dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto con elementi digitali o per la durata del periodo di assistenza, se quest’ultimo è superiore, e si accertano che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità, su richiesta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito