+Articolo 20 2.

Articolo 20 2.

Prima di mettere un prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

a) 

il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE;

b) 

il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 13, paragrafi 15, 16, 18, 19 e 20, e dall’articolo 19, paragrafo 4, e abbiano trasmesso tutta la documentazione necessaria al distributore.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito