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+Articolo 20 2. |
Articolo 20 2.Prima di mettere un prodotto con elementi digitali a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
a)
il prodotto con elementi digitali rechi la marcatura CE;
b)
il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 13, paragrafi 15, 16, 18, 19 e 20, e dall’articolo 19, paragrafo 4, e abbiano trasmesso tutta la documentazione necessaria al distributore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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