+Articolo 20 6.
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Articolo 20 6.
Qualora venga a conoscenza, sulla base delle informazioni in suo possesso, del fatto che il fabbricante di un prodotto con elementi digitali ha cessato l’attività e di conseguenza non è in grado di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, il distributore di tale prodotto ne informa, senza indebito ritardo, le autorità di vigilanza del mercato competenti nonché, con qualsiasi mezzo disponibile e nella misura del possibile, gli utilizzatori dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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