+Articolo 23 1.

Articolo 23 1.

Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti:

a) 

il nome e l’indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali;

b) 

se disponibili, il nome e l’indirizzo di qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto con elementi digitali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito