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+Articolo 23 1. |
Articolo 23 1.Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato le informazioni seguenti:
a)
il nome e l’indirizzo di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto con elementi digitali;
b)
se disponibili, il nome e l’indirizzo di qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto con elementi digitali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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