+Articolo 49 2

Articolo 49 2

2.   Le autorità competenti, le AEV e la BCE cooperano strettamente tra loro e si scambiano informazioni per svolgere i compiti di cui agli articoli da 47 a 54. Realizzano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori prassi, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e formulare valutazioni transgiurisdizionali in caso di disaccordo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito