|
+Articolo 49 2 |
Articolo 49 22. Le autorità competenti, le AEV e la BCE cooperano strettamente tra loro e si scambiano informazioni per svolgere i compiti di cui agli articoli da 47 a 54. Realizzano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori prassi, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e formulare valutazioni transgiurisdizionali in caso di disaccordo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|