+Articolo 32 1.

Articolo 32 1.

Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto con elementi digitali e dei processi messi in atto dal fabbricante per determinare se sono soddisfatti i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I. Il fabbricante dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cibersicurezza utilizzando una delle procedure seguenti:

a) 

la procedura di controllo interno (basata sul modulo A) di cui all’allegato VIII;

b) 

la procedura di esame UE del tipo (basata sul modulo B) di cui all’allegato VIII, seguita dalla conformità al tipo UE basata sul controllo interno della produzione (basata sul modulo C) di cui all’allegato VIII;

c) 

una valutazione della conformità basata sulla garanzia della qualità totale (basata sul modulo H) di cui all’allegato VIII; o

d) 

ove disponibile e applicabile, un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza a norma dell’articolo 27, paragrafo 9.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito