+Articolo 47 2.

Articolo 47 2.

Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni delle imprese, in particolare per quanto riguarda le microimprese e le piccole e medie imprese, del settore in cui operano, della loro struttura, del grado di complessità e del livello di rischio di cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali e della tecnologia in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito