+Articolo 51 1

Articolo 51 1

1.   Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione di cui all’articolo 50 in conformità del proprio quadro giuridico nazionale, a seconda dei casi:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega ad altre autorità; oppure

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito