+Articolo 51 Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione
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Articolo 51 Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 51 1

1.   Le autorità competenti esercitano il potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione di cui all’articolo 50 in conformità del proprio quadro giuridico nazionale, a seconda dei casi:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega ad altre autorità; oppure

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 51 2

2.   Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o della misura di riparazione da imporre a norma dell’articolo 50, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)

la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)

la solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d)

l’importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)

il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;

g)

le precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito