2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o della misura di riparazione da imporre a norma dell’articolo 50, le autorità competenti tengono conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
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a)
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la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
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b)
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il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
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c)
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la solidità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
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d)
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l’importanza degli utili realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
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e)
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le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
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f)
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il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione degli utili realizzati o delle perdite evitate da tale persona fisica o giuridica;
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g)
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le precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile.
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