+Articolo 52 7.

Articolo 52 7.

Le autorità di vigilanza del mercato collaborano, all’occorrenza, con le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. Rientra in tale cooperazione la comunicazione a dette autorità di qualsiasi risultanza pertinente per l’esercizio delle loro competenze, anche nell’ambito della fornitura di orientamenti e consulenze a norma del paragrafo 10, se tali orientamenti e consulenze riguardano il trattamento dei dati personali.

Le autorità preposte alla vigilanza del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati hanno il potere di richiedere qualsiasi documentazione creata o conservata a norma del presente regolamento e di accedervi, qualora l’accesso a tale documentazione sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti. Esse informano le autorità di vigilanza del mercato designate dello Stato membro interessato di tale richiesta.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito