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+Articolo 52 12. |
Articolo 52 12.Le autorità di vigilanza del mercato facilitano, ove pertinente, la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni scientifiche, di ricerca e di consumatori.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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