+Articolo 52 14.
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Articolo 52 14.
Per quanto riguarda i prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità di vigilanza del mercato designate ai fini di tale regolamento sono le autorità responsabili delle attività di vigilanza del mercato previste dal presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2024/1689 cooperano, all’occorrenza, con le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento e, per quanto riguarda la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di segnalazione a norma dell’articolo 14 del presente regolamento, con i CSIRT designati come coordinatori e con l’ENISA. Le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2024/1689 informano in particolare le autorità di vigilanza del mercato designate a norma del presente regolamento di qualsiasi risultanza pertinente per lo svolgimento dei loro compiti in relazione all’attuazione del presente regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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