+Articolo 54 2.
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Articolo 54 2.
Nel determinare la rilevanza di un rischio di cibersicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto anche dei fattori di rischio non tecnici, in particolare quelli stabiliti a seguito di valutazioni coordinate a livello dell’Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate a norma dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555. Se l’autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto con elementi digitali presenti un rischio di cibersicurezza significativo alla luce di fattori di rischio non tecnici, essa informa le autorità competenti designate o istituite a norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555 e coopera con tali autorità se necessario.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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