+Articolo 54 5.
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Articolo 54 5.
Qualora l’operatore economico non adotti misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto con elementi digitali sul suo mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Tale autorità notifica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tali misure.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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