+Articolo 56 2.

Articolo 56 2.

Se la Commissione ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto con elementi digitali presenti un rischio di cibersicurezza significativo alla luce di fattori di rischio non tecnici, essa informa le autorità di vigilanza del mercato competenti e, se del caso, le autorità competenti designate o istituite ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555 e coopera con tali autorità se necessario. La Commissione valuta inoltre la pertinenza dei rischi individuati per tale prodotto con elementi digitali alla luce dei suoi compiti per quanto riguarda le valutazioni coordinate a livello dell’Unione del rischio per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2555 e consulta, se necessario, il gruppo di cooperazione istituito a norma dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555 e l’ENISA.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito