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+Articolo 57 1. |
Articolo 57 1.L’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede a un operatore economico di adottare tutte le misure del caso qualora, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 54, ritenga che, sebbene conformi al presente regolamento, il prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante presentino un rischio di cibersicurezza significativo e comportino inoltre un rischio per:
a)
la salute o la sicurezza delle persone;
b)
la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione o nazionale a tutela dei diritti fondamentali;
c)
la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei servizi offerti utilizzando un sistema di informazione elettronico da parte di soggetti essenziali del tipo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555; o
d)
altri aspetti della tutela dell’interesse pubblico. Le misure di cui al primo comma possono includere misure appropriate a far sì che il prodotto con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante non presentino più i rischi in questione all’atto della messa a disposizione sul mercato oppure che il prodotto con elementi digitali in questione sia ritirato dal mercato o richiamato, e sono commisurate alla natura di tali rischi. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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