+Articolo 57 2.

Articolo 57 2.

Il fabbricante o altri operatori economici pertinenti garantiscono l’adozione di misure correttive nei confronti dei prodotti con elementi digitali interessati che hanno messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro di cui al paragrafo 1.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito