+Articolo 57 2.
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Articolo 57 2.
Il fabbricante o altri operatori economici pertinenti garantiscono l’adozione di misure correttive nei confronti dei prodotti con elementi digitali interessati che hanno messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro di cui al paragrafo 1.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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