+Articolo 57 7.
|
Articolo 57 7.
In circostanze che giustifichino un intervento immediato per preservare il corretto funzionamento del mercato interno e qualora la Commissione abbia motivi sufficienti per ritenere che il prodotto con elementi digitali di cui al paragrafo 6 continui a presentare i rischi di cui al paragrafo 1 e che le autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti non abbiano adottato misure efficaci, la Commissione effettua una valutazione dei rischi presentati da tale prodotto con elementi digitali e può chiedere all’ENISA di fornire un’analisi a sostegno di tale valutazione e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti. Gli operatori economici interessati cooperano con l’ENISA se necessario.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|