+Articolo 57 7.

Articolo 57 7.

In circostanze che giustifichino un intervento immediato per preservare il corretto funzionamento del mercato interno e qualora la Commissione abbia motivi sufficienti per ritenere che il prodotto con elementi digitali di cui al paragrafo 6 continui a presentare i rischi di cui al paragrafo 1 e che le autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti non abbiano adottato misure efficaci, la Commissione effettua una valutazione dei rischi presentati da tale prodotto con elementi digitali e può chiedere all’ENISA di fornire un’analisi a sostegno di tale valutazione e ne informa le autorità di vigilanza del mercato competenti. Gli operatori economici interessati cooperano con l’ENISA se necessario.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito