+Articolo 59 1.
|
Articolo 59 1.
Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità competenti per la realizzazione di attività congiunte volte a garantire la cibersicurezza e la tutela dei consumatori in relazione a specifici prodotti con elementi digitali immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato, in particolare i prodotti con elementi digitali che spesso presentano rischi di cibersicurezza.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|